E’ nullo il provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione adottato dal C.O.A. senza concedere il termine di dieci giorni previsto dall’art. 45 del r.d. n. 1578/1933 per la comparizione e la difesa dell’incolpato.
La revoca in autotutela, da parte del C.O.A., del provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione adottato senza concedere all’incolpato il termine di dieci giorni ex art. 45, r.d. n. 1578/1933, determina il venir meno dell’interesse del ricorrente all’impugnazione e la conseguente inammissibilità del ricorso per cessata materia del contendere. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 8 aprile 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 02 Novembre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 08 Aprile 2009
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