La mancata ottemperanza del professionista alla richiesta di chiarimenti da parte del C.d.O. costituisce illecito disciplinare, poiché integra un comportamento non giustificato da esigenze di difesa, intervenendo in un momento anteriore all’inizio del procedimento, ed è contrario ai principi di solidarietà e collaborazione che impongono al professionista il rispetto delle disposizioni impartite dai competenti organi nell’attuazione di loro fini istituzionali. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 9 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 2 novembre 2010, n. 184
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 02 Novembre 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 09 Novembre 2005
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