La mancata convocazione nelle forme di legge di tutti i componenti del Consiglio dell’Ordine, se per un verso non costituisce causa di inesistenza o di nullità assoluta della decisione disciplinare rilevabile ex officio in ogni stato e grado del processo, per altro verso deve essere denunziata prima che la decisione sia assunta, affinché l’organo disciplinare sia posto in condizione di dimostrare immediatamente l’intervenuta convocazione di tutti i suoi componenti ovvero di fissare una diversa seduta nella quale la rinnovata convocazione della totalità dei componenti possa essere documentata. Ne consegue che l’eccezione, allorquando non sia stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O., non può essere dedotta quale motivo di impugnazione dinanzi al C.N.F. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 9 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 2 novembre 2010, n. 184
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 02 Novembre 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 09 Novembre 2005
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