Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Istanza di revoca – Rigetto – Impugnazione – Sopravvenuto esercizio del potere discrezionale di revoca – Carenza di interesse al ricorso – Inammissibilità

La sospensione cautelare non costituisce sanzione disciplinare, bensì provvedimento amministrativo a carattere provvisorio e di natura cautelare volto a salvaguardare l’Ordine forense ed a preservare la funzione sociale delle menomazioni di prestigio che possano conseguire alla notizia di assoggettamento dell’avvocato a procedimento penale per fatti gravi e comportamenti costituenti reato. Ne consegue che la deliberazione con cui la misura cautelare viene applicata, in quanto atto amministrativo, può essere sempre riformata o ritirata in via autotutela e, in quanto atto cautelare, è sempre revocabile o modificabile laddove si verifichino mutamenti delle circostanze o emergano fatti di cui si acquisisca conoscenza successivamente al’adozione del provvedimento. L’esercizio da parte dell’Ordine territoriale di siffatto potere discrezionale di revoca determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del provvedimento impugnato ed il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 22 febbraio 2010).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 182

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 27 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 22 Febbraio 2010
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment