Va revocata la sospensione a tempo indeterminato disposta dal C.O.A. con le forme del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 17 l. n. 576/80, come modificato dall’art. 9 della l. n. 141/92, allorquando l’interessato dimostri di aver provveduto all’invio della comunicazione dovuta così regolarizzando la propria posizione dichiarativa, relativamente al modello 5, nei confronti della Cassa Forense. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 3 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VACCARO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 179
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 27 Ottobre 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 03 Novembre 2009
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