La delibera di apertura del procedimento disciplinare, pur strutturalmente decisione, ha un contenuto non decisorio del merito e tanto meno anticipatorio di esso, restando quest’ultimo impregiudicato ed affatto condizionato dalla manifestata volontà di sottoporre al vaglio dibattimentale l’accusa. Ne consegue che la revisione spettante al CNF in sede di impugnativa dei provvedimenti di apertura del procedimento disciplinare è strutturalmente limitata entro un mero riscontro di legalità che abbia solo ed esclusivo riguardo all’esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione, coerentemente con l’autonomia e l’assoluta discrezionalità che l’attuale assetto ordinamentale riserva in via esclusiva ai Consigli territoriali, quali soggetti depositari del potere di iniziativa disciplinare ed assegnatari della relativa competenza, in ordine al se ed al quomodo delle azioni necessarie e sufficienti a realizzare la tutela degli interessi di cui sono enti esponenziali.
Mediante l’impugnazione della decisione con la quale il C.d.O. disponga l’apertura del procedimento disciplinare non possono essere dedotti motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare, essendo il potere del C.N.F. limitato ad un controllo estrinseco di mera legalità formale della delibera, qualificato dal solo, semplice riscontro di esistenza dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento. Mentre pertanto non possono essere dedotti a pena di inammissibilità del ricorso motivi concernenti la fondatezza dell’incolpazione e tutti quelli che, direttamente o indirettamente, si colleghino a questo tema, possono invece essere proposte censure con cui si contesti l’esistenza dei presupposti di legge per l’adozione della delibera (e tra questi, esemplificativamente, l’esistenza ed il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari; l’avvenuta previa rituale convocazione dei consiglieri; l’esecuzione di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla delibera eventualmente imposti dal regolamento disciplinare che fosse stato adottato dal Consiglio e che, in tal caso, integrerebbe la disciplina legale; l’avvenuta regolare notifica ed il rispetto dello spatium tra questa e l’udienza dibattimentale, etc.), la cui riscontrata insussistenza, se conduce al ripudio della delibera, non ne impedisce la reiterazione (e quindi l’esercizio dell’attribuzione) nel rispetto dei presupposti di legge. Tra questi motivi non figurano certamente né la lesione del principio del ne bis in idem, trattandosi di classico aspetto di merito, né l’eccezione di nullità del capo di incolpazione per non essere questo preceduto dalla fase preliminare riguardante la contestazione dell’illecito. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 21 ottobre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 175
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 175 del 27 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 21 Ottobre 2009
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