L’ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professionista incolpato in sede di procedimento dinanzi al C.d.O. non può non essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell’incolpato ai fini della determinazione della giusta sanzione, attestando la consapevolezza della contrarietà della condotta contestata alle regole del corretto agire professionale e di conseguente sanzionabilità dello stessa, nella prospettiva di non ripetere siffatti comportamenti. La funzione afflittiva della sanzione disciplinare, invero, va commisurata al pregiudizio obiettivo che la condotta incriminata ha generato all’immagine dell’intera classe forense, piuttosto che al danno materiale subito dalla parte interessata, da inquadrarsi e perseguirsi in chiave civilistica. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Alessandria, 31 luglio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BERRUTI), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 174
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 27 Ottobre 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Alessandria, delibera del 31 Luglio 2009
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