Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorrente non iscritto all’Albo degli Avvocati – Difetto di jus postulandi – Inammissibilità

È inammissibile il ricorso proposto dall’avvocato, cui sia stata comminata la sanzione disciplinare della cancellazione, avverso la decisione con la quale il C.d.O. respinga la sua istanza di reiscrizione nell’Albo degli Avvocati, essendo il ricorrente sprovvisto in assoluto di jus postulandi per non essere iscritto in nessun albo al tempo della proposizione del ricorso, come tale privo della possibilità di difendersi personalmente innanzi al C.N.F. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 2 luglio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 173

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 27 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 02 Luglio 2009
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment