Al fine di integrare l’elemento psicologico dell’illecito disciplinare è sufficiente la suità della condotta, intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie. Tale requisito deve ritenersi pertanto integrato allorquando gli atti posti in essere dall’incolpato siano non solo consapevoli, ma rispondano altresì ad un disegno unitario (nella specie funzionale all’incasso di somme di spettanza dell’assistito senza la di lui autorizzazione, seppur a copertura di crediti professionali). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 172
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 27 Ottobre 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 27 Maggio 2009
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