Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Indebito trattenimento successivo alla revoca del mandato – Compensazione – Consenso dell’avente diritto – Mancanza – Illecito deontologico – Sussistenza

Viola gli artt. 41 e 44 C.D. l’avvocato che, lungi dal mettere a disposizione del cliente le somme ricevute per conto di costui, provveda, pur dopo la revoca scritta del mandato, ad inviare all’assistito le parcelle relative alle competenze maturate e ad emettere relativa fattura, inoltrando al cliente la somma residuata dalla compensazione ad onta della contestazione del medesimo. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 27 maggio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 172

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 27 Ottobre 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 27 Maggio 2009
Giurisprudenza CNF

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