La violazione del termine di quindici giorni previsto per la notifica della decisione del C.O.A. dall’art. 50 r.d.l. n. 1578/1933 non ha natura perentoria e la sua violazione non determina pertanto la nullità del provvedimento. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 172
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 27 Ottobre 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 27 Maggio 2009
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