Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Archiviazione dell’esposto – Impugnazione – Inammissibilità – Ricorso proposto dall’esponente avvocato iscritto all’Albo – Qualificazione del ricorso – Autonomo nuovo esposto – Istanza di valutazione profilo deontologico dell’operato del singolo Consigliere relatore – Inammissibilià – Presentazione diretta al C.d.O. – Necessità

L’atto presentato al C.N.F. dal professionista al fine di censurare la delibera con la quale il C.O.A. ha disposto l’archiviazione del suo esposto nei confronti di un collega non può essere qualificato atto d’impugnazione del provvedimento del Consiglio, sia per l’inappellabilità delle decisioni di proscioglimento, che per quanto stabilita in materia penale è certamente applicabile alla materia disciplinare, sia per la totale mancanza di interesse. L’avvocato, invero, nell’ambito del procedimento di cui è promotore assume la qualifica di mero esponente e, come tale, a lui è riconosciuta, sulla base della normativa che regola il procedimento disciplinare, la sola funzione di essere di stimolo all’iniziativa disciplinare, la quale resta sempre di esclusiva competenza del C.O.A., unico titolare dell’azione disciplinare e della tutela degli interessi sottesi alla norma che si segnala violata.
L’atto presentato al C.N.F. da un avvocato al fine di censurare la delibera con la quale il C.O.A. ha disposto l’archiviazione del suo esposto nei confronti di un collega non può essere qualificato atto d’impugnazione del provvedimento del Consiglio, sia perché esso sarebbe ricorribile dal solo p.m., sia perché, non essendo atto da considerarsi definitivo, non è per sua natura soggetto ad impugnazione, ma soltanto assoggettabile a provvedimento di riapertura in presenza di elementi nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già valutati. Tale atto può peraltro essere considerato come autonomo nuovo esposto, laddove il ricorrente chieda di valutare sotto il profilo deontologico la correttezza dell’operato dei Consiglieri che hanno gestito l’attività scaturita in conseguenza del primo esposto, dovendo tuttavia essere presentato direttamente al C.O.A. territoriale nel caso in cui lo stesso, come nella specie, pur genericamente richiamando l’intero Consiglio sia invece diretto esclusivamente nei confronti del singolo Consigliere relatore. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brindisi, 31 marzo 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 168

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 27 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 31 Marzo 2009
abc, Giurisprudenza CNF

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