Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Domanda di iscrizione – Procedimento di impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense – Ricorso del Procedimento Generale – Successiva rinuncia – Non luogo a deliberare per sopravvenuta carenza d’interesse.

Qualora il Procuratore Generale della Corte d’Appello abbia impugnato la delibera del Consiglio dell’Ordine e lo stesso successivamente abbia dichiarato di rinunziare al ricorso, il Consiglio nazionale forense non può che prendere atto della sopravvenuta carenza d’interessi e dichiarare di conseguenza il non luogo a deliberare. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lucera, 2 giugno 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Camassa), decisione del 20 maggio 1989, n. 82

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 20 Maggio 1989 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 02 Giugno 1988
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment