L’osservanza del dovere dell’avvocato di fornire al cliente tutte le informazioni e di dargli tutte le comunicazioni necessarie per poter effettuare le scelte e prendere le decisioni più opportune per la tutela dei suoi interessi, non richiede di essere provato mediante prove formali, ma impone tuttavia che le informazioni siano date con chiarezza e completezza. L’avvocato inoltre può trattenere le somme ricevute dai terzi, quale compenso per spese ed onorari, solo con il consenso del cliente. (Nella fattispecie il professionista nei cui confronti era stato mosso l’addebito di aver violato il dovere di informativa e di aver ritenuto indebitamente somme è stato riconosciuto responsabile di non essersi comportato con la dovuta diligenza e gli è stata applicata la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Taranto, 21 novembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Mazzarolli), decisione del 20 maggio 1989, n. 76
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 20 Maggio 1989 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 21 Novembre 1987 (censura)
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