Dalla trasgressione dei doveri deontologici non deriva una sorta di preclusione perenne all’esercizio della professione forense, tant’è che l’art. 47 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 consente la reiscrizione all’Albo anche al professionista radiato, di ottima condotta successiva, purché siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa deriva da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. Nella fattispecie, pertanto, è stata accolta, in sede di impugnazione, l’istanza di iscrizione all’Albo presentata dal professionista che, pur resosi responsabile di reati di emissione di assegni a vuoto dieci anni prima, abbia poi tenuto una condotta irreprensibile. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 9 novembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Bellisari), decisione del 22 aprile 1989, n. 73
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 22 Aprile 1989 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 09 Novembre 1989
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