La legge 24 luglio 1985, n. 406 ha modificato rispetto all’art. 8 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, unicamente le modalità dell’accesso al patrocinio, nulla immutando tuttavia relativamente al decorso del quadriennio, quale sbarramento al patrocinio stesso, che costituisce ancora il punto essenziale della disposizione normativa. Non può pertanto invocare tale normativa, chi prima della sua entrata in vigore avesse già lasciato decorrere infruttuosamente il termine di quattro anni conseguendo la preclusione di cui sopra. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Rovereto, 9 novembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Siciliano), decisione del 22 aprile 1989, n. 72
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 22 Aprile 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rovereto, delibera del 09 Novembre 1987
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