Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Elenco speciale annesso all’Albo – Diritto all’iscrizione – Dipendente di ente pubblico – Condizioni – Appartenenza ad un ufficio legale staccato ed autonomo.

Allo scopo di garantire l’autonomia e l’indipendenza del professionista da ogni soggezione gerarchica nell’interesse della giustizia, l’art. 3, 4 comma, lett. b) del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 dispone che il pubblico dipendente in tanto può essere iscritto nell’Elenco speciale annesso all’Albo, in quanto svolga in via esclusiva la propria attività professionale nell’apposito ufficio legale istituito, sotto qualsiasi denominazione, preso l’ente da cui dipende. E tali uffici, per costante e pacifica accezione, sono soltanto quelli che, staccati ed autonomi rispetto a quelli di prima gestione nel campo di attività propria dell’ente, si occupano in modo esclusivo di dare pareri di carattere tecnico-giuridico per le questioni oggetto di controversia e di assistere l’ente in sede giudiziale o stragiudiziale. Nella fattispecie è stata pertanto negata l’iscrizione all’Albo al professionista che, pur essendo dipendente di ente pubblico, non era applicato ad un ufficio legale staccato ed autonomo. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Potenza, 27 aprile 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Landriscina), decisione del 22 aprile 1989, n. 71

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 22 Aprile 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 27 Aprile 1988
Giurisprudenza CNF

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