L’art. 60 del r.d. n. 37/34 consente innanzi al C.N.F. la difesa personale ma, nel caso di difesa affidata ad altro professionista, prescrive che questi sia abilitato innanzi alle giurisdizioni superiori. Dalla difesa personale è tuttavia escluso il praticante, per essere il C.N.F. un Giudice collegiale, laddove l’abilitazione provvisoria del praticante, una volta limitata alle Preture ed ai Giudici Conciliatori, è, con le ulteriori specificazioni rese necessarie dalla introduzione del Giudice Unico di primo grado, in ogni caso limitata alla composizione monocratica di questo, in virtù dell’art. 7 co. 1, l. n.479/99. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso sottoscritto esclusivamente dal praticante, in quanto soggetto privo di jus postulandi innanzi al C.N.F. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 15 giugno 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 15 Settembre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 15 Giugno 2008
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