Ai sensi del quinto comma dell’art. 17 L. n. 576/80, come modificato nel 1992, il mancato invio del modello 5 alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense viene segnalato, in vista della possibile rilevanza disciplinare della omissione, al Consiglio territoriale, il quale è libero di valutare l’omessa comunicazione sotto il duplice profilo della sussistenza dell’illecito e della sua gravità.
Rientra nella giurisdizione speciale del C.N.F. la cognizione delle impugnative avverso la misura coercitiva della sospensione a tempo indeterminato di cui alla L. n. 536/1949 ed alla L. n. 576/1980, rispettivamente per omesso versamento dei contributi ordinistici ed omesso invio della dichiarazioni reddituali.
Alla impugnativa dei provvedimenti di sospensione a tempo indeterminato resi ai sensi della L. n. 536/1949 deve ritenersi applicabile l’effetto sospensivo di cui all’art. 50, penultimo comma, L.P., in virtù della prevista applicazione delle regole del procedimento disciplinare, cui pertanto quello di cui alla L. n. 536/49 va equiparato, e della natura coercitiva – e non cautelare – della misura. Ne consegue l’ammissibilità del ricorso proposto direttamente dal ricorrente, atteso che il provvedimento sospensivo, in quanto privo di immediata esecutività, non priva l’iscritto che ne sia colpito del jus postulandi. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 17 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. LANZARA), sentenza del 27 luglio 2010, n. 54
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 27 Luglio 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 17 Novembre 2009
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