L’onere della prova dell’illecito comportamento addebitato all’incolpato (nella specie, circonvenzione di incapace attuata con la falsificazione di scrittura privata e l’abuso di un bianco segno) grava unicamente sul C.O.A., in quanto il procedimento disciplinare si basa sul principio accusatorio, in ossequio al quale l’addebito contestato deve essere provato dall’organo inquirente, non incombendo sull’incolpato l’onere di fornire la prova diretta in ordine alla mancata rispondenza a verità dei fatti costituenti oggetto del capo di incolpazione o di apportare elementi idonei e sufficienti per una diversa prospettazione dei fatti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 16 luglio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. BONZO), sentenza del 27 luglio 2010, n. 52
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 27 Luglio 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 16 Luglio 2008
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