Oggetto di impugnativa dinanzi al CNF sono esclusivamente i provvedimenti disciplinari, ossia le decisioni che abbiano definito un procedimento disciplinare con la irrogazione di una sanzione nei confronti del professionista iscritto all’Albo. Non può pertanto ritenersi suscettibile di gravame la deliberazione con cui il C.d.O. disponga la sospensione del procedimento disciplinare avviato a carico del ricorrente in attesa della definizione del processo penale pendente contro il medesimo per fatti analoghi, trattandosi di atto endoprocedimentale inidoneo ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 25 marzo 2009.)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MAURO), sentenza del 12 luglio 2010, n. 46
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 12 Luglio 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 25 Marzo 2009
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