Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Impugnazione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Violazione diritti quesiti – Esclusione – Questione pregiudiziale ex art. 234 CE – Richiesta sospensione giudizio innanzi al CNF – Rigetto

E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 comma 1, e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 339/03.
In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, va rigettata la richiesta di sospensione del giudizio dinanzi al CNF per essere state prospettate dal giudice nazionale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell’art. 234 C.E., talune questioni relative alla compatibilità della legge n. 339/03 con i principi che regolano il diritto comunitario, atteso che tali questioni, sollevate con riguardo ai parametri della concorrenza e della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati, possono assumere rilevanza solo in riferimento agli avvocati che esercitano la professione pleno jure e non già anche a quelli esercenti in regime di part time. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 21 novembre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. VACCARO), sentenza del 12 luglio 2010, n. 45

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 12 Luglio 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 21 Novembre 2007
Giurisprudenza CNF

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