L’art. 132 del codice di procedura civile prevede che le sentenze emesse da giudice collegiale debbano essere sottoscritte dal Presidente e, se questi non può, dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione venga menzionato il motivo dell’impedimento. Deve essere conseguentemente annullata, per contrarietà a norme imperative, la decisione del Consiglio dell’Ordine che sia sottoscritta dal solo consigliere relatore, quale facente funzione del Presidente, senza che sia fatta menzione, prima della sottoscrizione, dell’impedimento del Presidente e della natura di esso. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ferrara, 19 marzo 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Landriscina), decisione del 3 aprile 1989, n. 66
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 03 Aprile 1989 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 19 Marzo 1988
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