La ratio sottesa all’art. 37 c.d.f. mira ad assicurare che il mandato professionale debba essere svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo e, nel contempo, a garantire che il rapporto fiduciario tra cliente ed avvocato, con il correlativo vincolo di riservatezza che concerne le notizie apprese dal cliente, non possa essere in alcun modo incrinato, o posto in dubbio, dai successivi incarichi professionali assunti dal professionista. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 9 giugno 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 18 Giugno 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 09 Giugno 2008
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