E’ configurabile la responsabilità disciplinare dell’avvocato che, versando in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense per il fatto di intrattenere un rapporto di lavoro subordinato retribuito a tempo parziale con una società cooperativa, domandi l’iscrizione all’Albo e successivamente eserciti l’attività professionale, così permanendo nella suddetta condizione per lungo tempo e fino all’intervento autoritativo della Cassa forense, che solo abbia costituito la fonte del ravvedimento operoso del ricorrente. Tuttavia, ai fini del trattamento sanzionatorio della condotta contestata, il Consiglio territoriale è tenuto ad operare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, pure rilevanti, connessi alla giovane età ed inesperienza dell’incolpato, all’assenza di precedenti disciplinari ed alla circostanza dell’essere stata la condizione di incompatibilità rimossa, seppur tardivamente, prima dell’avvio formale del procedimento disciplinare. (Nella specie, il Consiglio Nazionale ha sostituito alla comminata sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due quella più tenue della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cuneo, 14 ottobre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BERRUTI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 33
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 12 Maggio 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Cuneo, delibera del 14 Ottobre 2008
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