La mancata formulazione della censura avente ad oggetto l’omessa astensione di taluni Consiglieri nella fase dibattimentale del procedimento disciplinare da parte dell’incolpato, ad esso presente ed altresì partecipe, configura sostanziale rinuncia ad avvalersi del rimedio della ricusazione, costituente nel sistema processuale lo strumento per resistere alla eventuale violazione dell’obbligo di astensione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cuneo, 14 ottobre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BERRUTI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 33
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 12 Maggio 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Cuneo, delibera del 14 Ottobre 2008
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