La sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata necessaria al fine di ottenere l’iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati non abilitati va esclusa in tutte le ipotesi in cui il richiedente abbia tenuto condotte non conformi alla disciplina normativa o alle regole deontologiche della professione forense, tali da incidere sull’affidabilità del soggetto che aspira a svolgere il delicato ruolo attribuito dall’ordinamento al professionista forense. A tale riguardo, tuttavia, le condotte apprezzabili sotto il profilo morale non sono quelle riferibili alla dimensione privata dell’individuo, bensì quelle che rilevano ai fini della valutazione rispetto all’affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento della specifica attività, con esclusione, pertanto, delle condotte che, per loro natura, occasionalità, distanza nel tempo o per altri motivi, non appaiano ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente sulla suddetta affidabilità. (Nella specie, il CNF ha annullato la decisione con cui il Consiglio territoriale aveva respinto la domanda di iscrizione del ricorrente nel Registro dei Praticanti Avvocati in virtù di un procedimento penale a carico di costui conclusosi con il patteggiamento in seguito alla contestata detenzione di sostanze stupefacenti, atteso che tale reato, se certamente rilevante ai fini della valutazione della condotta di un soggetto che aspiri ad esercitare la professione forense, era stato commesso in epoca risalente nel tempo ed attribuibile ad un giovane – all’epoca ventenne – il cui successivo comportamento era stato poi costantemente improntato a correttezza). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Locri, 7 novembre 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 12 maggio 2010, n. 31
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 12 Maggio 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Locri, delibera del 07 Novembre 2009
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