La nuova normativa introdotta con l’art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406, con la quale dà facoltà al praticante procuratore di chiedere l’abilitazione al patrocinio dopo un anno dall’iscrizione nel Registro, non è applicabile nei confronti di coloro che erano già iscritti nel relativo registro al momento dell’entrata in vigore della legge. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verona, 23 maggio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Siciliano), decisione del 3 aprile 1989, n. 64
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 03 Aprile 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 23 Maggio 1988
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