Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prova testimoniale – Dichiarazioni dell’esponente – Insufficienza – Prova documentale – Conformità – Completezza dell’istruttoria – Sussistenza.

Per costante orientamento giurisprudenziale, l’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente, ovvero, come nel caso di specie, di quelle di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria. (Nella specie, il C.N.F. ha ritenuto non compiutamente raggiunta la prova, poiché l’elemento di accusa in ordine alla violazione dell’art. 30 del c.d.f., costituito dalla parola interessata della cliente e di suo marito, è risultato privo di un chiaro conforto in altri elementi tramite cui risalire, con certezza, allo svolgimento dei fatti). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 16 gennaio 2009)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. D’INNELLA), sentenza del 12 maggio 2010, n. 28

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 12 Maggio 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 16 Gennaio 2009
Giurisprudenza CNF

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