Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 e 51 c. I c.d.f. – Conflitto potenziale – Violazione – Natura interessi – Irrilevanza -Fattispecie.

Il principio enunciato dall’art. 37, canone II, c.d.f., adesso contenuto nell’art. 51, canone I, è dotato di autonomo rilievo rispetto alla previsione generale ed ha carattere assoluto, tendendo a prevenire anche il solo pericolo di situazioni di possibile conflitto. L’elemento costitutivo dell’illecito disciplinare, rappresentato dalla successiva prestazione di assistenza “in favore” di uno solo dei coniugi, risulta pertanto pienamente integrato dalla mera accettazione del mandato ad assistere uno dei coniugi contro l’altro, senza che rilevi la natura degli interessi in contesa fra gli stessi. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 23 marzo 2009)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 12 maggio 2010, n. 26

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 12 Maggio 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 23 Marzo 2009
Giurisprudenza CNF

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