Avvocato – Procedimento disciplinare – Decreto di citazione a giudizio – Impugnazione – Inammissibilità.

Le impugnazioni delle decisioni che dispongono l’apertura del procedimento disciplinare soggiacciono al termine previsto dall’art. 50, co. 2, del r.d.l. 27 n. 1578/33, per cui l’impugnazione va proposta a pena di decadenza entro venti giorni dalla notifica del provvedimento.
E’ inammissibile il ricorso proposto avverso il decreto di citazione a giudizio, ovvero dell’atto con cui il Presidente del C.O.A. territoriale, richiamando la deliberazione di apertura del procedimento nonché i capi di incolpazione formulati, provveda a fissare l’udienza di trattazione del procedimento disciplinare citando l’incolpato a comparire. Tale atto di natura procedimentale, invero, privo di contenuto decisorio o anticipatorio, è meramente esecutivo della delibera di apertura del procedimento disciplinare e, pertanto, non può essere incluso nel novero degli atti impugnabili, pur alla luce della lettura estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 50 del r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 13 maggio 2009)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 12 maggio 2010, n. 25

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 12 Maggio 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 13 Maggio 2009
Giurisprudenza CNF

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