Le delibere di apertura del procedimento disciplinare devono ritenersi impugnabili dinanzi al C.N.F., atteso che, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 50 r.d.l. 1578/1933, la genericità del termine “decisioni” ivi impiegato e riferito alle pronunce dei consigli territoriali che possono essere impugnate innanzi al C.N.F. permette di includervi anche quelle di apertura del procedimento disciplinare, e tanto al fine di poter garantire alla sfera giuridica dell’incolpato, per il quale l’apertura e la pendenza in sé di un procedimento disciplinare costituisce fonte di immediato pregiudizio, una protezione altrettanto immediata e non differita. Purtuttavia, per il tramite di siffatta impugnazione non possono essere dedotti motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare, in quanto il potere del C.N.F. è limitato ad un controllo estrinseco di mera legalità formale della decisione, stretto entro i confini del mero riscontro di esistenza dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 19 gennaio 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. TIRALE), sentenza del 12 maggio 2010, n. 22
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 12 Maggio 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 19 Gennaio 2009
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