Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di accaparramento di clientela.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che fissi un proprio recapito o la sede della sua attività professionale presso uffici di società, agenzie infortunistiche, agenzie di assicurazioni e servizi, società commerciali, associazioni di mutilati ed invalidi civili e comunque Enti o Associazioni che rappresentino categorie di lavoratori e/o professionisti, dei quali ne utilizzi i locali ricevendo anche clienti, usufruisca delle utenze telefoniche e ne indichi il recapito sulla propria carta intestata.
L’incrocio, sia pure saltuario, dell’attività professionale con le attività sindacali, che si concretizzi nella presenza fisica e nell’utilizzo, per fini professionali, dell’intera struttura in cui opera ed agisce l’associazione, è sintomatico di un procacciamento di clientela scorretto perché incanalato attraverso mezzi non consentiti e che, quindi, vanno ritenuti deplorevoli, in violazione dei principi di lealtà, dignità e decoro della professione forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 11 giugno 2007)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GRIMALDI, rel. DE GIORGI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 21

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 12 Maggio 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 11 Giugno 2007
Giurisprudenza CNF

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