Escludono la sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata tutte le condotte non conformi alla disciplina positiva o alle regole deontologiche della professione forense che siano idonee (anche per la loro natura, la non occasionalità, la prossimità alla data in cui il requisito assume rilievo) ad incidere negativamente sull’affidabilità del professionista in ordine al corretto svolgimento della attività forense. Non può pertanto essere iscritto all’Albo degli avvocati, per mancanza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata, il professionista che, prima ancora dell’iscrizione, abbia usato illegittimamente il titolo di avvocato ed abbia dato luogo ad ipotesi di esercizio abusivo della professione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 14 marzo 2009)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 12 Maggio 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 14 Marzo 2009
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