Non ogni inadempienza addebitabile al professionista, quantunque rilevante sul piano della responsabilità civile, è di per sé idonea ad integrare anche responsabilità disciplinare, a tal fine richiedendosi che le circostanze concrete denotino un comportamento non solo “non scusabile” ma altresì di “rilevante trascuratezza” (art. 38 c.d.f.). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 9 ottobre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BAFFA), sentenza del 12 maggio 2010, n. 16
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 12 Maggio 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 09 Ottobre 2006
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