Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Accordi sulla definizione del compenso – Limiti.

Il nuovo testo dell’art. 45 c.d., sotto la rubrica “accordi sulla definizione del compenso”, nel consentire all’avvocato ed al patrocinatore di determinare il compenso parametrandolo ai risultati perseguiti, lascia intatto il divieto di cui all’art. 1261 c.c., fermo restando che, nell’interesse del cliente, tali compensi debbono essere comunque sempre proporzionati all’attività svolta. Siffatta proporzione rimane l’essenza comportamentale richiesta all’avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del suo compenso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 4 marzo 2009)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BIANCHI), sentenza del 16 marzo 2010, n. 11

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 16 Marzo 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 04 Marzo 2009
Giurisprudenza CNF

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