Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Offerta prestazione professionale non richiesta – Violazione.

Costituisce violazione disciplinare l’inosservanza dell’espresso divieto per l’avvocato di offrire, senza esserne richiesto, una prestazione rivolta a persona determinata per uno specifico affare, con la precisazione che l’offerta specifica di una prestazione professionale è cosa del tutto differente dal generico contegno meramente informativo relativo ai rimedi ed alle possibilità offerte dall’ordinamento a tutela dei diritti dei cittadini. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 4 marzo 2009)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BIANCHI), sentenza del 16 marzo 2010, n. 11

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 16 Marzo 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 04 Marzo 2009
Giurisprudenza CNF

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