Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Omessa indicazione delle norme deontologiche violate – Invalidità – Esclusione.

L’omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, atteso che, per pacifica e consolidata giurisprudenza, la contestazione, laddove adeguatamente specificata quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati e tale da garantire all’incolpato la predisposizione di una difesa compiuta ed efficace, non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate. La predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può essere invero ricollegata a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività, considerato, altresì, che il codice deontologico forense contiene comunque la norma di chiusura di cui all’art. 60, ove si precisa come le disposizioni del codice costituiscano semplice “esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi”. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 4 marzo 2009)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BIANCHI), sentenza del 16 marzo 2010, n. 11

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 16 Marzo 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 04 Marzo 2009
Giurisprudenza CNF

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