La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in quanto, alla carenza di motivazione, il Consiglio Nazionale Forense quale giudice di appello può apportare le integrazioni che ritiene necessarie.
Tra i casi in cui è possibile l’iscrizione di diritto all’Albo degli avvocati, previsti tassativamente dalla legge professionale, non può farsi rientrare l’ipotesi del componente di commissione tributaria, che, pur svolgendo una attività giurisdizionale quale magistrato onorario al pari del vice procuratore onorario e del Giudice di pace (per i quali è comunque prevista l’inammissibilità dell’iscrizione di diritto), non ha superato alcun esame per l’ammissione all’esercizio di tale funzione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 6 luglio 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 16 marzo 2010, n. 1
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 16 Marzo 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 06 Luglio 2009
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