L’art. 26 lett. b) del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 quando consente l’iscrizione di diritto (senza esami) all’Albo dei procuratori legali a «coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo» si riferisce, per le giurisdizioni militari, solo a coloro che, come gli omologhi ordinari o amministrativi, siano «magistrati militari» e perciò solo a coloro che, come si è visto, sono «nel ruolo della giustizia militare» e non anche agli ufficiali del ruolo delle armi combattenti che sono giudici militari al pari di tanti altri giudici tecnici di organi giurisdizionali (v. sezioni agrarie, Tribunale delle acque, dei minori, per i partigiani, ecc.). Nella fattispecie è stato negato il diritto all’iscrizione all’Albo ad un ufficiale giudice militare che non era magistrato militare del ruolo della giustizia. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Palemo, 26 settembre 1985).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Grande Stevens), decisione del 18 marzo 1989, n. 59
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 18 Marzo 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 26 Settembre 1985
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