Il quesito (del COA di Barcellona Pozzo di Gotto) verte sulla possibilità di autorizzare “la ripetizione del quarto trimestre o, in alternativa, lo svolgimento di un quinto semestre di pratica forense nell’ipotesi in cui il Consiglio dell’Ordine non abbia convalidato il quarto semestre di pratica svolto all’estero a causa della mancanza di certificazione attestante la partecipazione alle prescritte venti udienze semestrali”.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“Deve, anzitutto, ribadirsi, in linea con precedenti pareri di questa Commissione (cfr. parere 31 luglio 2007 reso su richiesta del COA di Vicenza e parere 4 luglio 2001 reso su richiesta del COA di Cesena), che le disposizioni che disciplinano la pratica forense consentono lo svolgimento della pratica all’estero, presso lo studio di un avvocato italiano o straniero, purché accompagnato dalle prescritte venti udienze semestrali ex art. 6, comma 1°, lett. a, D.P.R. n. 101/1990.
Va chiarito, poi, che requisito indispensabile per il corretto e compiuto svolgimento della pratica è l’assiduità o continuità della stessa: l’interruzione dello svolgimento della pratica per un periodo superiore a sei mesi determina, ex art. 4, u.c., R.D. n. 37/1934, la cancellazione del praticante dal relativo registro, rimanendo peraltro privo di effetti il periodo di pratica già compiuto (in tal senso: C.N.F., sentenza 4 novembre 1999, n. 207 e sentenza 16 maggio 1997, n. 58; nonché, parere 23 luglio 2008, n. 28).
Il difetto del numero minimo di udienze ex art. 6, comma 1°, lettera a D.P.R. n. 101/1990 e la mancata convalida del semestre, impedisce di ritenere valido lo stesso e preclude la possibilità di successive sanatorie nelle forme prospettate nel quesito (ripetizione del semestre o svolgimento di un quinto semestre aggiuntivo), determinandosi il venire meno del requisito della continuità della pratica per l’intero periodo, cui consegue la perdita di effetti ex art. 4, u.c., R.D. n. 37/1934 del periodo di pratica già compiuto.
Se, per contro, l’Ordine accertasse un’interruzione infrasemestrale (ad esempio rilevando la mancanza della documentazione di udienza prima del termine del semestre), allora potrà essere rappresentata al praticante l’impossibilità di convalida del semestre in corso, senza che si produca necessariamente l’effetto dell’inefficacia dei periodi precedentemente svolti e convalidati; in tal caso l’ulteriore nuovo semestre (che dovrà essere completato regolarmente) inizierà a decorrere immediatamente dopo la rilevazione della mancanza da parte dell’Ordine.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 21 luglio 2010, n. 45

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 45 del 21 Luglio 2010
- Consiglio territoriale: COA Barcellona Pozzo di Gotto, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment