La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
“La Commissione ritiene in questa circostanza di ribadire il proprio costante e consolidato orientamento in tema di iscrizione nell’elenco degli avvocati presso enti pubblici.
Ci si riferisce, in ispecie, alle condizioni che devono essere garantite per assicurare il rispetto della norma – derogatoria – sulla compatibilità tra lo status di dipendente pubblico e l’iscrizione in albi.
Tra di esse vi è la necessità che l’attività professionale dell’avvocato-dipendente sia prestata esclusivamente in favore dell’ufficio legale dell’ente di appartenenza e che, per altro verso, l’ufficio di assegnazione dell’avvocato dipendente sia esclusivamente quello che si occupa degli affari legali (in termini i pareri di questa Commissione 12 dicembre 2007, n. 56 e 22 novembre 2005, n. 88).
Anche circa le funzioni in concreto svolte all’interno dell’Amministrazione, si è avuto modo di precisare – conformemente all’insegnamento della giurisprudenza forense e di legittimità – che l’attività richiesta al dipendente iscritto nell’elenco speciale dev’essere esclusivamente defensionale e di consulenza legale (cfr. pareri 9 maggio 2007, n. 28; 25 gennaio 2006, n. 1 e n. 2).
In conseguenza di quanto precede, la Commissione opina negativamente circa l’ipotesi descritta”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 21 luglio 2010, n. 43
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 43 del 21 Luglio 2010- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera (quesito)
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