La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
“La Commissione, già con parere 25 maggio 2005, n. 48, pronunciato su identico caso, ha confermato la possibilità di iscrivere nel registro dei praticanti un cittadino romeno con laurea acquisita in Italia (all’epoca in applicazione dell’art. 47 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394). Non rileva al riguardo la tipologia di permesso di soggiorno, anche in considerazione dell’assenza per il praticante di un regime di incompatibilità della stessa intensità di quello dell’avvocato abilitato.
Con l’adesione della Romania all’Unione Europea, effettiva a partire dal 1° gennaio 2007, ai cittadini di tale Paese si applicano anche tutte le garanzie del diritto dell’Unione in tema di riconoscimento titoli, oltre alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (in particolare le decisioni nelle cause C-313/01 e C-345/08) che affida agli Ordini competenti il compito di una puntuale verifica curricolare e di competenze sugli aspiranti praticanti avvocati.
Per una completa disamina della tematica si fa rinvio al recente parere 22 aprile 2010 […]”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 21 luglio 2010, n. 41
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 41 del 21 Luglio 2010- Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera (quesito)
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