La Commissione, dopo ampia discussione, rende il seguente parere:
“La Commissione ritiene che, all’atto di affidare lo svolgimento di attività legale nell’interesse dell’ente pubblico, un riferimento alle norme citate nel quesito, ossia all’art. 37 (conflitto di interessi) ed all’art. 51 (assunzione di incarichi contro ex-clienti) c.d.f., possa essere opportuno.
Per altro verso, però, deve osservarsi come tale richiamo normativo nulla aggiunga alla posizione dell’avvocato mandatario, posto che le norme deontologiche sono comunque cogenti per tutti gli iscritti agli albi e che la loro ignoranza, analogamente a quanto avviene per le disposizioni legislative, non possiede effetto esimente dalla responsabilità in esse contemplata. Inoltre deve considerarsi che nei confronti dell’avvocato che risulterà affidatario delle pratiche in questione, si applicherà in ogni caso l’intero corpus disciplinare, e non le sole norme contemplate nel disciplinare predisposto dall’ente locale.
Quanto all’ulteriore applicazione delle norme deontologiche anche ai professionisti associati al mandatario, si rammenta che la responsabilità disciplinare è rigidamente personale, e che pertanto ciascun avvocato iscritto in albi potrà essere chiamato a rispondere del proprio contegno, a prescindere dalla circostanza che sia egli stesso l’aggiudicatario di una procedura di affidamento di servizi legali o che invece rivesta la mera qualità di associato o collega di studio a qualsiasi titolo dell’affidatario.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 21 luglio 2010, n. 38
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 38 del 21 Luglio 2010- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
0 Comment