Il quesito (del COA di Palermo) concerne il dovere dell’Ordine di certificare l’iscrizione di un avvocato, che rivesta anche la qualità di docente universitario a contratto, ai fini di successiva domanda di iscrizione all’albo dei patrocinatori dinanzi le magistrature superiori.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“Non vi è dubbio che l’iscritto all’albo abbia diritto ad un certificato di iscrizione.
Quanto alla diversa questione relativa all’effettiva sussistenza del diritto all’ammissione all’albo dei “cassazionisti”, si tratta di una valutazione di esclusiva competenza del Consiglio nazionale forense, come previsto dagli artt. 33 e 34 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
In particolare è istituito presso il C.N.F. un apposito Comitato, che valuterà la domanda dell’interessato vagliando la documentazione presentata dal medesimo.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 22 aprile 2010, n. 24

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 24 del 22 Aprile 2010
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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