L’avvocato che ometta di impugnare l’accertamento notificato dall’ufficio delle imposte al suo cliente, nonostante questi gli abbia dato specifico incarico e anticipato un fondo spese, e che non restituisca al cliente le somme da questi consegnategli per partecipare ad un’asta, tiene un comportamento palesemente contrario ai principi deontologici tale da giustificare l’applicazione della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di tre mesi. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Treviso, 2 febbraio 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. DI LAURO), decisione del 9 marzo 1989, n. 56
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 09 Marzo 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 02 Febbraio 1987
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