La mancata audizione dei testi indicati dal ricorrente con la memoria depositata poco tempo prima della udienza fissata per la discussione e decisione del procedimento, e quindi tardivamente e dopo l’audizione dei testi indicati dall’Ordine, non determina la nullità della decisione disciplinare, allorquando risulti che il C.d.O. abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il Collegio pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede istruttoria. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 20 aprile 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 245 del 30 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 20 Aprile 2009
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