Attesa la più volte affermata rilevanza deontologica, per violazione dei generali doveri di correttezza, lealtà e diligenza, del comportamento dell’avvocato che ometta di compiere gli atti inerenti all’esercizio del mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della causa senza che diversamente rilevi il fatto che il professionista non abbia ricevuto un fondo spese, va affermata la responsabilità disciplinare dell’incolpata che non abbia fatto precedere l’abbandono dell’attività professionale, indotto nella specie dal timore di non essere retribuito a motivo dell’irreperibilità del cliente, da una rinuncia al mandato ritualmente comunicata nelle forme del terzo comma dell’art. 47 del codice deontologico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 19 giugno 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 30 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 19 Giugno 2008
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