Non può essere rilasciato il certificato di compiuta pratica a chi non abbia svolto o non abbia documentato di aver svolto il prescritto periodo di pratica biennale. La relativa richiesta va pertanto respinta. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 11 gennaio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. VACIRCA), decisione del 9 marzo 1989, n. 53
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 09 Marzo 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 11 Gennaio 1988
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