E’ inammissibile poiché tardivo il ricorso proposto avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare allorquando, al momento della pronunzia della Suprema Corte che ha ritenuto ammissibile l’impugnativa della delibera di apertura di procedimento disciplinare (Sez. Un., sent. n. 29294/08), il termine per l’impugnazione sia già spirato, non potendo avere la pronuncia della Sezioni unite effetto retroattivo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 31 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 229
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 229 del 28 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 31 Maggio 2007
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